Art. 2.
(Istituzione degli IRSFM).

      1. L'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Istituti per la ricerca sanitaria, e per la formazione medica). 1. La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università si realizza attraverso gli istituti universitari per la ricerca sanitaria e per la formazione medica, aventi autonoma personalità giuridica, i quali perseguono le finalità di cui al presente articolo.
      2.
Le aziende ospedaliero-universitarie costituite alla data di entrata in vigore della presente disposizione nelle università presso cui operano facoltà di medicina e chirurgia sono trasformate in IRSFM. Gli IRSFM sono parte integrante del sistema universitario nazionale. Qualora nell'IRSFM non siano disponibili o sufficienti specifiche strutture essenziali per l'attività didattica, l'università concorda con la regione, nell'ambito di appositi protocolli di

 

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intesa, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche o, in mancanza, di specifiche strutture assistenziali private, purché già accreditate.
      3.
Gli IRSFM svolgono i compiti istituzionali della formazione culturale medica e di ricerca scientifica e hanno altresì l'obiettivo di integrare funzionalmente le attività di assistenza in ambito sanitario».